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CRISI D'IMPRESA E DECRETO RILANCIO: Contributo fondo perduto per artigiani e imprese in crisi a causa dell'emergenza COVID19

Il decreto legge n. 34/2020, meglio noto come il c.d. Decreto Rilancio , prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Tra queste misure spicca per importanza lo stanziamento di contributi a fondo perduto in favore di autonomi e imprese in crisi di economica e di liquidità a cause dell'emergenza sanitaria "covid 19".

 

Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste questa disposizione.

 

Chi sono i beneficiari del fondo perduto?

 

Ai sensi dell'art. 25 del suddetto decreto potranno accedere al fondo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita iva, tra cui andranno ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

 

Il comma 2 dello stesso articolo individua, poi, le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo:

 

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
  • lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Quali sono poi le condizioni per poter chiedere i fondi?

 

Secondo la norma il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a cinque milioni di euro.

 

Inoltre, il contributo sarà concesso se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Tuttavia, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

 

Come si calcola l'ammontare del fondo a cui si ha diritto?

 

Al fine di deteminare tale valore, la regola generale è quella di applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

In particolare si applicheranno le seguenti percentuali:

 

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

In ogni caso è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'irap.

 

Si tratta di provvedimenti di estrema importanza la cui effettiva erogazione viene demandata per legge all'Agenzia delle Entrate

 

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