Con una recentissima sentenza la Suprema Corte - Cassazione, Sez. UU, sent, 8 marzo 2022, n. 7514, in materia di crediti previdenziali ha posto l'attenzione sulla concreta distinzione tra l'Agente per la Riscossore ed Ente Previdenziale (INPS), quanto alla legittimazione in giudizio.
A tal proposito è stato chiarito che qualora il contribuente venisse a conoscenza di crediti previdenziali e conseguentemente proponga opposizione, anche nel merito deducendo l'inesistenza del credito, l'opposizione deve aver come contraddittore principale ovvero legittimato a subire l'azione/opposizione l'Ente Previdenziale (INPS) quale titolare del credito reclamato.
Pertanto, l'azione/opposizione proposta nei soli confronti dell'Ente Riscossore potrebbe essere rigettata per carenza di legittimazione dello stesso e nonostante in fatto e diritto siano fondate le lamentele, quanto al credito, avanzate dal contribuente con l'azione giudiziaria.
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