Fra le ipotesi spesso ricorrenti di annullamento dellla Cartella di pagamento e del relativo Debito, vi è anche quella della nullità dichiarata dal Giudice di Pace di Bologna stante l'erronea costituzione della controparte, quale l'Ente creditore. In particolare si segnala come - a seguito di un ricorso proposto dal nostro studio - nel caso specifico è stata accolta la sollevata eccezione di nullità per vizio insanabile, dovuto all'erroneità della forma di costituzione adottata da controparte, con conseguente pronuncia di pieno accoglimento delle richieste avanzate a favore del ricorrente e con relativo annullamento di un cospicuo importo (oltre € 15.000,00) divenuto dunque non più riscuotibile in sede esecutiva.
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