L'Art. 471 del Codive Civile stabilisce che il minore debba necessariamente accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Pertanto un'eventuale accettazione c.d. tacita (ossia pura e semplice per fatti concludenti, senza le previste formalità di legge) fatta nell'interesse del minore, da parte ad esempio di uno o di entrambi i genitori, sarà comunque priva di effetti giuridici. Il principio posto alla base di tale norma è chiaramente quello di consentire certo che il Minore possa Accettare l'eredità devoluta a suo favore, ma di preservarlo dalle c.d. "eredità dannose".
- Per tale ragione è stato quindi stabilito dalla Corte di Cassazione che anche un'eventuale divisione ereditaria fatta in maniera consensuale fra i coeredi, "non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione" (Cass. civ. n. 2276/1995).
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