Una volta avvenuta la notifica di un atto di natura tributario (avviso di accertamento o cartella esattoriale) è ancora possibile per il chiamato all'eredità procedere alla rinuncia all'eredità?
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del ricorso di cui alla recente sentenza in esame (Cass. civ., sez. trib., sent., 19 dicembre 2022, n. 37064), è stato invece ben ribadito che è comunque possibile rinunciare all'eredità ed evitare in tal modo di dovere rispondere dei debiti del de cuius.
Quindi in ipotesi di un'azione promossa nei confronti del preteso erede, per debiti del de cuius, sarà sempre onere dell'Agenzia delle Entrate provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che infatti non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo per legge prevista alcuna presunzione in tal senso.
Ragione per la quale ne consegue il seguente principio: solo l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita è quindi l'insuperabile presupposto per agire - nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità di erede – sia in sede di accertamento, che di notifica o di esecuzione di una cartella di natura tributaria.
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