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DIVISIONE EREDITARIA E CALCOLO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.

Al momento di procedere alla Divisione Ereditaria fra i coeredi, occorrerà tenere conto anche delle pregresse donazioni fatte prima dell'apertura della successione, tanto sia al fine di determinare le rispettive quote ereditarie per ciascun erede, sia ai fini dell'individuazione della base imponibile, per l'applicazione dell'imposta di registro da parte del Fisco.

Infatti in una recentissima Sentenza, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: "nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex D.P.R. n. 131-86, art. 34, al fine di stabilire la massa comune e, diconseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal de cujus ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt.724 e 737 c.c." (CASS. CIV., SEZ. TRIB., SENT., 27 GENNAIO 2023, N. 2588).

Per effetto di tale principio dunque è stato ribadito che in caso di eccedenze-conguagli tra coeredi, rispetto alla quota che spetterebbe loro per legge a titolo ereditario, le stesse dovranno essere tassate come vendita-trasferimento, tenuto conto quindi anche del valore delle eventuali donazioni fatte in vita prima dell'apertura della successione.

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