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SOVRAINDEBITAMENTO E CRISI D'IMPRESA: la Cassazione dichiara inammissibile il Concordato preventivo nel caso in cui la relazione del professionista sia inadeguata.

Con l'ordinanza n. 22143 del 4 settembre 2019 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il concordato preventivo richiesto da un'impresa ritenendo che la relazione del professionista attestatore non fosse conforme ai criteri stabiliti per legge. Nel motivare la propria decisione la Suprema Corte ribadiva il principio in forza del quale "il giudice ha il potere di esercitare un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore, trattandosi di un verifica volta ad assicurare l'adeguatezza delle informazioni messe a disposizione dei creditori, in modo da consentire loro di poter validamente valutare la convenienza economica della proposta di concordato".

 

Ricordiamo al lettore che il concordato preventivo è uno strumento che consente all'imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza di poter evitare la liquidazione giudiziale attraverso la proposta di un piano che consenta di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio.
La proposta di concordato deve dunque essere fondata su un piano che deve, da un alto, contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e, dall'altro, essere fattibile, cioè deve avere concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici.

 

Il debitore deve inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

 

Ai sensi dell'art. 161 comma 3 della Legge Fallimentare, la suddetta relazione deve essere redatta da un professionista qualificato e ha lo scopo di verificare e certificare l'attendibilità e la veridicità dei dati aziendali, nonché la realizzabilità delle proposte contenute nel piano concordatario, contribuendo così a dare maggiore serietà e attendibilità alla proposta di concordato presentata dall'imprenditore che versa in uno stato di crisi.

 

Durante la fase istruttoria di ammissione il Tribunale è chiamato a valutare l'ammissibilità della proposta concordataria limitandosi ad un controllo essenzialmente di "legittimità" dei documenti e dei relativi allegati, ivi compresa la relazione di attestazione di cui all'art. 161, 3° comma, verificando "la completezza e la regolarità della documentazione senza che possa valutarne l'adeguatezza sotto il profilo del merito".

 

Sul punto, tuttavia, la citata ordinanza della Corte di Cassazione precisa che rientra nei poteri del Giudice, ed anzi si qualifica quale vero e proprio compito, il controllo circa la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio.
Si tratta, pertanto, di una attività che rientra nell'ambito della verifica del regolare svolgimento della procedura, il cui espletamento è indispensabile al fine di garantire la corretta formazione del consenso dei creditori.

 

Per leggere il testo integrale dell'ordinanza della Cassazione scarica l'allegato al presente articolo.
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