(Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-07-2020, n. 15896)
Con una recentissima ordinanza del 24 luglio 2020, è stato enunciato dalla Corte di Cassazione un importante principio chiarificatore a favore del contribuente, nel caso di avviso di accertamento a seguito di acquisto di un bene di significativo valore, parametrato alla capacità contributiva desumibile dal reddito dichiarato nella singola annualità fiscale.
In sostanza d'ora innanzi il contribuente potrà validamente opporsi contro un eventuale avviso di accertamento inviato dall'Amministrazione Finanziaria per la determinazione sintetica del reddito (c.d.: Redditometro ex art. 38 DPR 600/1973) fornendo la prova che l'acquisto sia stato effettuato con prestito rateale mesile.
Infatti nel caso in esame, sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, il contribuente aveva acquistato un'automobile c.d. "di lusso" stipulando un prestito che prevedeva il rimborso rateale mensile a decorrere dal 2008.
La Cassazione ha stabilito finalmente che è del tutto erroneo l'avviso di accertamento fondato unicamente "nel considerare l'indice di capacità di spesa dell'auto" mentre correttamente "debba essere considerato che questa è stata acquistata mediante il versamento di un acconto di Euro 2.800,00 versato in contanti in sede di contratto di finanziamento e con il pagamento di successive rate mensili di Euro 252,10 a decorrere dall'ottobre 2008".
Accogliendo dunque le doglianze del contribuente, la Cassazione ha ritenuto fondato il suindicato motivo censurando quanto invece era stato precedentemente ritenuto dalla Commissione Tributaria, che aveva omesso di prendere in esame la prova contraria offerta dal contribuente, come riportato nel ricorso e come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate che si opponeva al ricorso del contribuente.
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