La Corte d'Appello di Torino con la recentissima sentenza n. 872/2020 ha accolto la domanda presentata da due mutatari al fine di veder dichiarato illegittimo il mutuo sottoscritto con la Banca poichè erogato oltre il limite di finanziabilità.
L'istituto di credito aveva, infatti, effettuato un finanziamento per un importo superiore all'80% del valore ipotecario degli immobili concessi in ipoteca.
Per tale ragione i mutuatari chiedevano che il contratto fosse dichiarato nullo ab origine per violazione della norma imperativa di cui all'art. 38 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), ai sensi della quale l'ammontare massimo del finanziamento deve essere "individuato in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi".
La Corte d'Appello, ribaltando la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, riteneva fondata la tesi esposta dalla difesa dei mutuatari e precisava che "la violazione del limite di finanziabilità comporta la nullità assoluta del contratto in quanto incompatibile con la disciplina di ordine pubblico voluta dal legislatore quale limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia".
Per queste ragioni la Corte condannava la Banca alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto al capitale erogato.
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