Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale i coniugi vincolano determinati beni ai bisogni della famiglia, ad esempio per garantire il mantenimento dei figli.
Il nostro codice civile prevede che questi beni possano essere aggrediti solo per i debiti che riguadano il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
E con riferimento ai debiti tributari?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 23253/2020, affermava che l'iscrizione ipotecaria da parte del Fisco, così come il pignoramento, sarà ammissibile sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo se l'obbligazione che dava origine al debito era strumentale ai bisogni della famiglia ovvero se il creditore non ne conosceva tale estraneità.
In poche parole, ciò significa che è possibile evitare l'azione esecutiva dell'Ente tributario sui beni del fondo patrimoniale, ma spetterà al contribuente dimostrare:
1) la regolare costituzione del fondo patrimoniale;
2) il fatto che il debito veniva contratto per scopi estranei ai bisogni familiari;
3) la consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità.
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