Ancora una volta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23453/2020, interviene in ordine alle segnalazioni effettuate dagli intermediari finanziari alla Centrale Rischi (Crif), per ribadire un principio di fondamentale importanza: la segnalazione è illegittima quando non sia giustificata da una reale situazione di insolvenza del debitore o comunque di grave sofferenza economica.
Secondo la Suprema Corte, l'impossibilità per il cliente di adempiere il pagamento di una rata del finanziamento per una condizione di illiquidità (ovvero mancanza di denaro) momentanea o solo transitoria, non autorizzerà l'Istituto di credito a procedere con la segnalazione del medesimo come cattivo pagatore.
L'intermediario dovrà, quindi, accertarsi del carattere patologico dello stato di sofferenza economica.
Purtroppo però, nella pratica, sono frequenti i casi in cui il contribuente viene erroneamente segnalato al Crif.
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