Nel precedente articolo abbiamo parlato della donazione e di come per la stipula di questo contratto sia necessaria la forma dell'atto pubblico redatto da notaio, salvo si tratti di donazione di modico valore.
Talvolta però esiste la possibilità di evitare di dover andare dal notaio anche nel caso in cui si voglia donare qualcosa di valore.
Stiamo parlando della cosiddetta donazione indiretta.
Attraverso la donazione indiretta, il donante può ottenere lo stesso risultato del contratto di donazione ma in maniera per l'appunto indiretta, ossia ponendo in essere un diverso negozio giuridico che in concreto produce un vantaggio patrimoniale a favore del beneficiario.
Vediamo di essere più chiari con un esempio.
Rappresenta donazione indiretta l'ipotesi del padre che paga il prezzo dell'acquisto di un bene immobile intestandolo al figlio.
In questo caso, quindi, l'effetto della donazione avviene indirettamente senza bisogno che essa risulti da atto del notaio.
Inoltre, mentre di solito la donazione indiretta è soggetta all'imposta di donazione, nel caso in cui sia collegata al trasferimento di diritti immobiliari oppure al trasferimento di azienda sarà applicata unicamente l'imposta di registro ovvero l'Iva, ma non l'imposta di donazione.
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