Con la recentissima ordinanza n. 3984 del 2021 la Corte di Cassazione condannava l'Amministrazione finanziaria al rimborso in favore del contribuente delle somme da lui versate a titolo di sanzioni.
Per capire meglio questa pronuncia, cerchiamo di ricostruire brevemente il caso.
Agenzia delle Entrate contestava nei confronti di una Associazione il mancato pagamento delle imposte di successione e donazione relative ad un trasferimento di beni che era stato effettuato in suo favore.
L'Associazione decideva in un primo momento di aderire alla definizione agevolata, che permette di pagare in misura ridotta le sanzioni, e versava, pertanto, un terzo del loro importo.
Successivamente, però, la contribuente decideva di impugnare l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestandone la legittimità e chiedendo che le fossero restituite le somme già corrisposte.
L'Amministrazione finanziaria provvedeva ad annullare in autotutela l'avviso di pagamento impugnato e, pertanto, la Commissione tributaria condannava quest'ultima alla restituzione delle somme percepite a titolo di sanzioni.
Nonostante l'appello svolto da Agenzia delle Entrate in merito a quest'ultimo punto, la Cassazione ribadiva l'orientamento secondo cui "nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, sorge in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal contribuente a titolo di sanzioni".
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