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ISCRIZIONE DI IPOTECA: l'Agente della RISCOSSIONE deve dare prova della notifica degli atti presupposti.

Quando si riceve un preavviso di iscrizione di ipoteca su un bene immobile è possibile promuovere opposizione per contestare la mancata notifica degli atti presupposti.

 

E' quanto di recente affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza n. 1556/2020 secondo la quale: "nell'ordinamento processuale ciascun atto è impugnabile esclusivamente per vizi propri, fatta salva l'ipotesi che il rapporto giuridico d'imposta sia dedotto in una progressione di atti notificati al contribuente".
In tal caso, quindi, il Giudice dovrà verificare l'intervenuta notifica degli atti presupposti quali l'avviso di accertamento e la cartella esattoriale.

 

Il Giudice Tributario ribadisce, quindi, che l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale incombe sull'Agente di Riscossione che dovrà necessariamente produrre in giudizio l'avviso di ricevimento.

 

I documenti che attestano la notifica, infatti, secondo il prevalente orientamento della Cassazione, devono essere conservati dall'Amministrazione per più di cinque anni.

In mancanza di tale prova, la pretesa creditoria del Fisco non potrà essere soddisfatta e il contribuente potrà, quindi, ottenere la cancellazione dell'ipoteca.

 

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