In tema di risoluzione del contratto, una diffida ad adempiere in un termine inferiore ai 15 giorni determina l'inidoneità della diffida nei riguardi del debitore tenuto ad adempiere.
In presenza dunque dell'assegnazione del termine inferiore ai 15 gg. risultano infatti irrilevanti i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, la mancata contestazione del termine da parte del debitore e anche la mancata indicazione del diverso termine da parte del debitore.
Pertanto l'ammissibilità di un termine inferiore ai 15 gg. trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ossia "salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore" Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 14 maggio 2020 n. 8943.