Con l'articolo di oggi ritorniamo a parlare di un tema che spesso viene portato all'attenzione dello Studio legale dai nostri clienti.
Si tratta del caso in cui viene a mancare una persona che aveva in essere un conto cointestato a firma disgiunta con un erede, ad esempio un figlio o il coniuge, o ancora un erede istituito tramite testamento.
La domanda che frequentemente ci viene posta è la seguente: può l'erede cointestatario effettuare operazioni sul conto corrente dopo la morte del de cuius?
E ancora: può la Banca rifiutarsi di erogare al cointestatario superstite l'intero saldo del conto corrente?
La Corte di Cassazione con al recente ordinanza n. 7862/2021 risponde in maniera affermativa alla prima questione, rilevando che nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà di compiere sino all'estinzione del rapporto operazioni attive e passive anche disgiuntamente, "si realizza una solidarietà dal lato dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari", cosicché il contitolare avrà diritto a chiedere, acnche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del conto.
Con riferimento alla posizione della Banca, poi, la Suprema Corte evidenzia come essa abbia uno specifico obbligo di permettere al singolo cointestatario di poter pienamente disporre delle somme depositate anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto. Obbligo che nasce proprio dal contratto bancario alla base del rapporto di conto corrente.
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