Nel precedente articolo abbiamo visto che nel nostro ordinamento esistono soggetti che non possono ricevere per testamento, ciò in ragione del particolare rapporto che hanno con il testatore.
Ad esempio, saranno nulle le disposizioni testamentarie redatte dal de cuius in favore di colui che viene nominato tutore.
Un tema molto dibattuto, invece, riguarda la possibilità per il testatore di nominare quale beneficiario il proprio amministratore di sostegno.
In linea generale la nomina di un amministratore di sostegno avviene al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
In queste situazioni sarà il Giudice a stabilire il grado di autonomia dell'amministrato e, di conseguenza, ad individuare quali atti potrà compiere da solo e quali con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Si tratta, quindi, di un istituto ben diverso dalle misure dell'interdizione o dell'inabilitazione che vengono applicate solo in caso di vera e propria infermità fisica e/o mentale.
Fatta questa premessa, torniamo alla domanda iniziale: sarà possibile per il testatore nominare il proprio amministratore di sostegno quale beneficiario di un testamento o di una donazione?
Su questo argomento la Corte di Cassazione, proprio di recente, si è espressa in senso favorevole stabilendo, con ordinanza del 15 marzo 2021 n. 7194, che in caso di amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale è esclusa l'applicabilità della disciplina dell'interdizione e, pertanto, non sussiste l'incapacità a ricevere per testamento dell'amministratore di sostegno.
Si deve, tuttavia, fare attenzione alla precisazione operata dalla Suprema Corte, laddove specifica che la capacità a ricevere per testamento è sempre valida in caso di amministrazione assistenziale, distinguendosi, quindi, l'ipotesi della amministrazione sostitutiva che presenta caratteri più simili all'istituto della tutela.
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