Il nostro codice civile prevede che qualora il chiamato all'eredità sia un minorenne, questi possa accettare l'eredità solo con beneficio di inventario.
Ciò significa che l'erede risponderà dei debiti del defunto unicamente con il patrimonio ricevuto in eredità e non con quello personale di cui era già proprietario prima dell'accettazione.
Formalmente, non sarà il minorenne a dichiarare personalmente l'accettazione dell'eredità, ma saranno, bensì, i suoi genitori, attraverso l'esercizio della potestà genitoriale, ovvero il suo tutore.
Il minore potrà, altresì, rinunciare all'eredità, sempre a mezzo del suo legale rappresentante.
Un dato di fondamentale importanza è che se l'accettazione dell'eredità in favore del minore avviene senza il beneficio di inventario essa si intenderà nulla e il minore non acquisirà il titolo di erede.
Se, invece, dopo aver accettato con beneficio d'inventario, il legale rappresentante del minore non compie l'inventario nei termini prescritti dalla legge, il codice civile prevede un'ulteriore tutela in favore del minore, stabilendo che lo stesso non si intenda decaduto dal beneficio qualora, entro un anno dal compimento della maggior età, completi la procedura di accettazione con la redazione dell'inventario.
Nel prossimo articolo vedremo come procedere per essere autorizzati dal Giudice tutelare a compiere l'accettazione dell'eredità per il minore.
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